Se hai un cassetto pieno di rotoli di carta termica sbiaditi, tenuti lì perché “bisogna conservarli dieci anni”, da aprile 2026 puoi liberarlo. Ma i titoli che avrai letto in giro — addio agli scontrini — dicono una cosa diversa da quella che è successa davvero, e la differenza conta.
Cosa è cambiato davvero
L’articolo 8 della Legge n. 50/2026, in vigore dal 21 aprile 2026, ha eliminato l’obbligo di conservare per dieci anni le ricevute cartacee emesse dal terminale POS dopo un pagamento con carta.
Sono quelle strisce che il terminale stampa a fine transazione, con l’importo e le ultime cifre della carta. Al loro posto valgono ora le comunicazioni della banca o dell’intermediario, anche in formato digitale, a una condizione: devono riportare le informazioni della singola operazione, cioè data, importo e controparte.
Cosa invece non è cambiato per niente
Qui si concentrano tutti gli equivoci, quindi vale la pena essere precisi.
- Il documento commerciale resta obbligatorio. Il registratore telematico continua a emetterlo e a trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, esattamente come prima. La legge non ha toccato lo scontrino fiscale.
- Le fatture non c’entrano. Fatturazione elettronica e relativi obblighi restano identici.
- Le scritture contabili si conservano ancora dieci anni. Lo prevede l’articolo 2220 del Codice civile, che non è stato modificato: registri, fatture e riepiloghi dei pagamenti elettronici restano dove sono.
In sintesi: è caduto l’obbligo di archiviare quella ricevuta di cortesia del POS, non l’obbligo di documentare gli incassi.
Perché è una semplificazione vera
Chi ci ha provato lo sa: la carta termica sbiadisce. Dopo qualche mese in un raccoglitore, o dopo un’estate nel retro del locale, quelle strisce diventano illeggibili. Conservare per dieci anni un supporto che non arriva a due era una regola che chiedeva l’impossibile.
L’estratto conto e il riepilogo dell’operatore di pagamento, invece, restano leggibili per sempre e si cercano in un secondo. Se usi un conto con report scaricabili — come il conto business myPOS, che esporta i movimenti in PDF, Excel e CSV — la documentazione ce l’hai già senza fare nulla.
E se il POS la ricevuta non la stampa affatto
Diversi terminali oggi non hanno stampante e mandano la ricevuta al cliente via email, SMS o codice QR: è il caso del myPOS Flex e del myPOS Go 2. Con la nuova norma questa scelta perde l’ultimo argomento contrario, perché la ricevuta cartacea non devi più archiviarla.
Attenzione a non confondere i due piani, però: il documento commerciale lo emette il registratore telematico, non il POS. Se la tua attività è tenuta a emetterlo, ti serve comunque il registratore — un terminale senza stampante non ti esonera da nulla. Se invece stampi lo scontrino direttamente dal terminale, come con l’Ultra o il Go 2 con il Dock di stampa, non cambia niente nel tuo modo di lavorare.
Il cassetto dei rotoli vecchi
Un dettaglio pratico che quasi nessuno dice: la carta termica non va nella raccolta della carta. Il trattamento chimico che la rende stampabile senza inchiostro impedisce il recupero della cellulosa, quindi salvo diversa indicazione stampata sul rotolo va nell’indifferenziato.
Prima di svuotare tutto, un consiglio da chi vede parecchie attività: verifica con il tuo commercialista che i riepiloghi del tuo operatore riportino davvero data, importo e controparte per ogni movimento. È la condizione che la norma pone, e non tutti i prospetti sono uguali.
Se hai dubbi su come è messa la tua situazione — quale terminale hai, cosa produce, cosa ti serve conservare — scrivici o chiamaci: siamo distributore myPOS autorizzato dal 2014 e queste domande ce le fanno tutti i giorni.
Aggiornato ad agosto 2026. Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce il parere del tuo consulente fiscale.
